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ADERENTE:


COSTITUZIONE E FINALITA'

 

 ATTO COSTITUTIVO

  Stampa lo Statuto

Titolo I - Denominazione - Sede - Scopi

Art. 1 Costituzione, sede, denominazione-
E’ costituita con sede in Milano, l'ACIF Associazione delle società dei consulenti di informazioni finanziario - immobiliari che in appresso, per brevità, verrà chiamata Associazione. Ad essa possono aderire imprese, enti, organizzazioni, raggruppamenti e consorzi di imprese, studi professionali, società, anche individuali, che svolgono attività di produzione e/o distribuzione di servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali, nonché, in generale, di servizi informativi concernenti dati di fonte pubblica e tutte le attività connesse. La sua durata è illimitata e l'assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento. L'Associazione non può avere vincoli con partiti politici ed è autonoma nei confronti dei pubblici poteri e dei terzi in genere. Con deliberazione del Consiglio direttivo possono essere istituiti uffici dell'Associazione in altre località italiane o estere e può essere deliberata l'adesione ad eventuali confederazioni nazionali quali Confindustria, Confcommercio etc..

Art. 2 - Scopi
L'Associazione ha i seguenti scopi:

a) tutelare gli interessi delle aziende/studi associati e del settore;
b) la rappresentanza del settore presso autorità, enti, istituzioni di interesse del settore medesimo;
c) l'assistenza e la tutela, se del caso anche in giudizio, prestata singolarmente o collettivamente, in ogni materia inerente lo svolgimento dell'attività degli associati;
d) l'assistenza e la tutela, in favore delle aziende associate, in materia sindacale e del lavoro;
e) realizzare unità d'indirizzo nelle questioni di interesse generale degli associati;
f) promuovere tutti i provvedimenti atti ad agevolare lo sviluppo dei singoli associati;
g) vigilare ed assumere iniziative nella preparazione delle leggi e dei regolamenti riflettenti le imprese associate;
h) adoperarsi per la definizione di eventuali controversie; rappresentare, su richiesta, i soci in tutto quanto è di loro interesse;
i) vigilare sull'applicazione e sulla osservanza dei patti stessi;
l) assistere e difendere, con ogni mezzo atto al raggiungimento dello scopo sociale, i legittimi interessi dei soci per il libero esercizio della loro attività;
m) designare e nominare i propri rappresentanti presso gli Enti, Organi e Commissioni in cui sia ammessa, prevista e richiesta, una rappresentanza di imprenditori del settore;
n) adempiere infine ad ogni compito e ad ogni funzione che sia aderente agli scopi dell'Associazione e che alla medesima siano affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle autorità;
o) agire, in rappresentanza degli interessi comuni degli associati, presso le pubbliche autorità e presso terzi anche per ciò che riguarda il miglioramento dei pubblici servizi e delle condizioni generali in cui si svolgono le attività industriali e commerciali;
p) trattare, in genere, tutti i problemi inerenti, al settore delle informazioni tecnico immobiliari nonché, in generale, dei servizi informativi concernenti dati di fonte pubblica.
L'Associazione non persegue scopi di lucro. Può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. L'Associazione adotta un Codice etico confederale, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti, impegnando gli associati alla sua osservanza.

Titolo II - Soci

Art. 3 - Soci
Possono far parte dell'Associazione tutte le imprese, studi professionali e soggetti che esercitano le attività previste all'articolo 1, individuali o costituite in forma di società. E' facoltà dell'Associazione accettare l'adesione di altre realtà imprenditoriali, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, previo parere vincolante dei Probiviri, purché:
a) non abbiano i requisiti per associarsi a titolo di soci effettivi;
b) presentino elementi di complementarietà con l'imprenditoria istituzionale rappresentata;
c) il loro numero non sia tale da snaturare la qualificazione dell'Associazione.
d) non sono ammesse domande di aziende che già aderiscano ad associazioni analoghe che abbiano finalità simili a quelle dell'Associazione.
I soci sono fondatori, ordinari ed aderenti. I soci aderenti non hanno diritto di voto in assemblea, possono fregiarsi di appartenere all'associazione e possono partecipare a comitati tecnico-economici solo nei casi regolati dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Ammissione del Socio
Le imprese di cui all'art. 3 devono presentare espressa domanda di ammissione al Presidente dell'Associazione contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi tutti derivanti dal presente statuto, e dichiarando espressamente di riconoscere la natura di arbitro irrituale del collegio arbitrale dei probiviri dell'Associazione, e così come previsto dall’art. 16 dello Statuto. Le imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico Confederale. La domanda di ammissione deve essere presentata unitamente ad un certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio con l'indicazione dell'oggetto sociale e del legale rappresentante dell'impresa e ad una dichiarazione del fatturato e del numero medio dei dipendenti (impiegati e collaboratori) occupati negli ultimi due anni, nonché, per i soli soci effettivi, alla dichiarazione di appartenenza, alla categoria dei “ridistributori” o dei “produttori” ed alla presenza dei requisiti che verranno indicati da apposite delibere del Consiglio Direttivo; tali delibere non costituiranno modifica del presente statuto. L'ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo le cui deliberazioni al riguardo devono essere comunicate per iscritto all'impresa/studio professionale interessato entro trenta giorni dall’avvenuto deposito presso la Segreteria dell’Associazione. Avverso le decisioni del Consiglio è ammesso ricorso da parte dell'interessato al collegio dei probiviri entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Alla categoria dei “ridistributori” potranno appartenere tutti quei soci che svolgano quale attività prevalente, la ridistribuzione a clienti finali di visure prodotte da altri soggetti ed il cui fatturato, consolidato negli ultimi tre anni, non sia inferiore ad un determinato importo. La prevalenza dell’attività di ridistribuzione sarà calcolata sulla base di una percentuale del fatturato annuo stabilita con delibera del Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno antecedente quello per il quale sono fissate le elezioni degli organi Consiliari. Con tale delibera sarà, altresì, determinato il suddetto importo minimo, del fatturato consolidato negli ultimi tre anni, per l’appartenenza alla categoria in oggetto.
Alla categoria dei “produttori” potranno appartenere tutti quei soci che abbiano la loro attività prevalente nella produzione diretta delle visure immobiliari e non nella loro ridistribuzione.

Art. 5 - Diritti
L'adesione dà diritto al socio:
- se socio fondatore, ordinario e aderente di:
a) ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate dall'Associazione nonché quelle che eventualmente discendono dall'appartenenza ad un sistema confederale;
b) ricevere attestazione, quando in regola con i requisiti prescritti, dell’appartenenza all’Associazione;
- se socio fondatore e ordinario di:
c) esercitare i diritti di partecipazione, intervento, discussione, elettorato attivo/passivo.

Art. 6 - Doveri
Il socio ha il dovere di:
a) osservare lo statuto, i regolamenti, il Codice etico Confederale, nonché le deliberazioni assunte dai competenti organi associativi;
b) fornire gli elementi, le notizie ed i dati, di carattere non riservato, che siano richiesti nell'ambito delle attribuzioni dell'Associazione;
c) attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza ad un sistema confederale.
I contributi all'Associazione da parte dei soci sono di due tipi: quello dei soci aderenti e quello dei soci effettivi, basati entrambi su un importo annuale determinato dal Consiglio Direttivo. L’importo totale dei contributi a carico dei soci effettivi sarà suddiviso per il 70% di competenza dei “ridistributori” e del 30% a carico dei “produttori”.
Il Consiglio  delibererà le modalità di ridistribuzione dei contributi a carico degli appartenenti alle singole categorie di associati. La variazione di dette modalità non costituirà modifica dello Statuto.

Art. 7 - Sanzioni
Le imprese/studi professionali associati che si rendessero inadempienti agli obblighi di cui all'art. 6 del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione del diritto dell'impresa/studio professionale a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
b) decadenza dei suoi rappresentanti che ricoprano cariche direttive nell'Associazione;
c) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
d) esclusione dall'Associazione nei casi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo successivo.
Le sanzioni verranno applicate dal Consiglio Direttivo, in alternativa ed anche cumulativamente, in relazione alla gravità dell'inadempienza. E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 - Cessazione della condizione di socio
L'impresa/studio professionale perde la qualità di associato:
a) per documentata cessazione dell'attività, con effetto dal giorno di notifica all'Associazione;
b) per recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata;
c) per grave e ripetuta morosità;
d) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto e nel caso di adesioni contemporanee incompatibili;
e) per comportamenti gravemente in contrasto con quelli che il Codice etico impegna ad adottare sia come imprenditore che come associato;
f) per morte dell'associato, qualora e soltanto nel caso in cui il di lui erede intenda valersi della facoltà di recesso, dandone entro il termine di un mese apposita comunicazione all'Associazione. Ove questo non avvenga, il vincolo sociale continua nell'erede.
Nel caso di delibera di esclusione va sentito il parere delle altre componenti primarie interessate. In caso di recesso dall'Associazione il socio ha l'obbligo di pagare i contributi previsti dall'art. 6 del presente statuto per l'anno in corso. In considerazione delle finalità di cui all'art. 2 nessuna partecipazione al patrimonio sociale compete al socio receduto, cessato od estromesso. Il socio è tenuto all'adempimento degli obblighi assunti dall'Assemblea e dal Consiglio prima delle sue dimissioni.

Titolo III - Organi dell'Associazione

Art. 9 - Elencazione degli organi
Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) la Segreteria Generale.

Art. 10 - Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci in regola col pagamento dei contributi. Ciascun socio fondatore e ordinario ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delega.
Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di un altro socio.
L'Assemblea Generale si riunisce una volta all'anno in via ordinaria ed, in via straordinaria, quando lo ritenga necessario il Consiglio o il Presidente dell'Associazione, oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti. Essa ha tutti i poteri, compresi quelli di deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre di carattere nazionale o regionale; quelli di sciogliere l'Associazione stessa, di approvare e modificare lo Statuto. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, diramato almeno quindici giorni prima di quello per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione:
a) del luogo, del giorno e dell'ora della riunione;
b) degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni. La riunione dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto a parteciparvi. Partecipano di diritto, senza voto deliberativo, i componenti i Collegi dei Revisori e dei Probiviri. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso la riunione sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, prese a maggioranza di voti, impegnano tutti gli associati. Nelle deliberazioni di approvazioni di bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio non hanno voto. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente; tuttavia, per le nomine e deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente avvenire con a scrutinio segreto. Per quanto concerne i sistemi di votazione, l'elezione deve avvenire nell'ambito di una rosa di candidature di eligendi. Il quorum deliberativo è fissato dalla maggioranza dei soci fondatori e ordinari votanti, salvo i casi di modificazioni statutarie e di scioglimento dell'Associazione. Nelle deliberazioni in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale
Sono attribuzioni dell'Assemblea Generale allargata a tutti i soci:
a) determinare le direttive generali per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
b) deliberare su qualunque argomento le sarà sottoposto da parte del Consiglio per l'approvazione.
Sono attribuzioni dell'Assemblea Generale relativamente ai soli soci fondatori e ordinari:
c) deliberare sulla istituzione di cooperative, enti di assistenza e di eventuali iniziative che, comunque, possano apportare oneri finanziari all'Associazione;
d) approvare il rendiconto annuale ed il bilancio dell'esercizio finanziario che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, presentato da parte del Consiglio;
e) approvare il bilancio preventivo nel caso previsto dal successivo art. 19;
f) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) elezione del Collegio dei Probiviri;
h) elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
i) approvazione di modificazioni statutarie;
l) delibera di scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.
L'Assemblea ogni 2 anni elegge a scrutinio segreto, nell'ambito di una lista di candidature per ciascuna tipologia di componenti, i membri del Consiglio Direttivo che durano in carica due anni e possono essere rieletti anche fino ad un massimo di tre bienni consecutivi. Le liste verranno composte in base alla tipologia del socio (sia fondatore che ordinario) e alla qualifica che ne viene data dal Consiglio Direttivo prima della convocazione dell’Assemblea. I soci potranno votare solo per la lista della tipologia di cui fanno parte.

Art. 12 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri 5 o 7 membri, tutti eletti dall'Assemblea. Tali componenti verranno eletti secondo la seguente ripartizione:
- quattro o cinque nel caso rispettivamente di un Consiglio composto da sette o nove membri appartenenti alla categoria dei distributori:
- tre o quattro nel caso rispettivamente di un Consiglio composto da sette o nove membri appartenenti alla categoria dei produttori.
Ciascun membro sarà eletto con il voto favorevole dei soli associati della categoria a cui appartengono.
Alle sedute del Consiglio possono essere ammessi, senza diritto a voto, ed in seguito a deliberazione del Consiglio stesso, uditori o persone estranee la cui presenza si ritenga opportuna per la loro competenza tecnica o legale. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni bimestre in via ordinaria ed in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente mediante avviso, diramato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione:
a) del luogo, del giorno e dell'ora della riunione;
b) degli argomenti da trattare.
Nel caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a due giorni. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente; tuttavia per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive e comunque quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette; gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso. Alle vacanze, eventualmente determinatesi, si provvede sempre con una nuova elezione. Si intende rivestita per l'intero mandato la carica ricoperta per un periodo superiore alla metà della durata del mandato stesso.

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Sono compiti principali del Consiglio:
a) determinare l'accettazione di nuove adesioni, ordinarie e di aderenti;
b) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività del Presidente designato per la successiva delibera assembleare;
c) la disciplina ed il coordinamento dell'Associazione stessa;
d) la determinazione dei contributi associativi;
e) l'amministrazione del patrimonio sociale;
f) la presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
g) applicare le sanzioni, compresa l'espulsione dei soci resisi immeritevoli;
h) Eleggere il Presidente e il Vice presidente;
i) la trattazione di tutte le questioni che interessano l'Associazione.

Art. 14 - Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per un altro biennio. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, ma sempre nei limiti del mandato ad esso conferito dal Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea, Egli provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta il coordinamento generale dell'attività dell'Associazione.
Le determinazione delle modalità di nomina e delle qualità del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, è demandata ad apposito regolamento interno, la cui variazione non costituirà modifica dello Statuto.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea Generale elegge, a scrutinio segreto e, nell'ambito di una lista di almeno sette candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti che durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Il Collegio vigila sulla gestione economica dell'Associazione e riferisce all'Assemblea Generale sul rendiconto finanziario. Provvede nel suo ambito alla nomina del Presidente. I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Art. 16 - Probiviri
L'Assemblea Generale elegge, a scrutinio segreto nell'ambito di una lista di almeno cinque candidati, tre Probiviri i quali durano in carica due anni e possono essere rieletti per un massimo di quattro anni consecutivi. I soci eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
Le determinazione delle modalità di nomina e delle qualità del Presidente e del Vice Presidente del Collegio dei Probiviri, è demandata ad apposito regolamento interno, la cui variazione non costituirà modifica dello Statuto.
Sono deferite ai Probiviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto. Sono inoltre deferite ai Probiviri, su istanza di entrambe le parti, le controversie in materia organizzativa o di qualunque altra natura che siano di interesse delle imprese associate e che non si siano potute definire bonariamente. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti. La parte rimasta soccombente potrà adire il Collegio dei Probiviri confederali ed il ricorso avrà effetto sospensivo nei casi previsti da eventuali Regolamenti confederali. In ogni caso i Probiviri dell'Associazione comunicheranno ai Probiviri confederali le controversie loro demandate; a tale riguardo, la Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta dell'Associazione, potrà fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse. Le decisioni dei Probiviri saranno assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa. Nei casi di controversia fra le imprese associate potranno essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione dei Probiviri stessi, in considerazione della natura della controversia, decisioni pro bono et aequo. La costituzione del Collegio deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso. La pronuncia deve essere data entro e non oltre i 30 giorni successivi alla costituzione del Collegio, fatto salvo il caso di proroga concessa con l'accordo delle parti, proroga non superiore a 30 giorni. Fatto salvo il caso di appello ai Probiviri confederali, le pronunce dei Probiviri dell'Associazione sono inappellabili.

Art. 17 - Segreteria Generale
La funzione principale della Segreteria Generale è quelle di curare e supportare le attività e le relazioni esterne ed interne dell’Associazione.
Più in specifico:
1) organizza e gestisce le attività preparatorie e conseguenti alle riunioni degli organi associativi;
2) fornisce assistenza ai componenti degli Organi associativi per le attività connesse all’espletamento del loro mandato;
3) provvede alla coordinazione ed alla gestione di verbali e delibere;
4) rilascia copie di delibere e determinazioni;
5) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
6) istruisce le controversie ed i conflitti insorti fra associati, inviando la relativa documentazione al Collegio del Probiviri;
7) cura l’attività di stampa e propaganda della Associazione;
8) attende ad aspetti cerimoniali ed organizzativi di incontri e convegni;
9) rileva i bisogni degli Associati ed il grado di soddisfazione degli stessi in relazione ai servizi erogati, attraverso delle indagini;
10)svolge le funzioni di: archivio, protocollo e centralino.

Art. 18 - Disposizioni generali sulle cariche
Le cariche associative sono gratuite. Le cariche sono riservate ai rappresentanti di imprese/studi inquadrate quali soci fondatori e ordinari effettivi dell'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote associative, che siano investiti di una effettiva responsabilità di impresa e che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale secondo i dettami del Codice etico confederale. Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano soci del Consiglio Direttivo di amministrazione o Direttori generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori ed i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale. L'accesso alle cariche direttive è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. La carica di Proboviro e di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra.

Art. 19 - Bilancio Preventivo
Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo dell'Associazione costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi. Il bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno. Tuttavia, se l’importo del bilancio preventivo da approvare risulta pari all’importo del bilancio preventivo dell’anno precedente con una maggiorazione, rispetto a quest’ultimo, contenuta nei limiti del 20% (venti per cento), il bilancio preventivo sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Bilancio Consuntivo
Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme alla relazione del Consiglio Direttivo e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo IV - Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 21 - Modificazioni statutarie
Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale col voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le associate. Con la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate, l'Assemblea Generale nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre soci, ne determina i poteri e stabilisce altresì la determinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. 

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 23 - Riferimento norme di legge
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge, in quanto compatibili.

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