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CODICE DEONTOLOGICO ACIF
PREMESSA Le norme comportamentali contenute nel presente codice si applicano agli associati dell’A.C.I.F. associazione dei consulenti di informazioni finanziario-immobiliare, che sono tenuti al rispetto delle stesse ai sensi dell’articolo 6 punto a) dell’atto costitutivo dell’associazione, sia operino individualmente che in forma societaria. L’attività di consulente di informazioni finanziario-immobiliari (di seguito “associato ”) ha caratteristiche intellettuali ed al suo esercizio accedono persone dotate di professionalità, di conoscenza in campo giuridico e tecnico e di moralità stabilite dal presente Codice di Etica Confederale. L’associato nell’esercizio della sua attività non compie solo operazioni puramente tecniche, ma attraverso il proprio apporto intellettuale, favorisce la diffusione delle informazioni pubbliche nel settore immobiliare, cooperando in ogni forma con le Istituzioni preposte al settore per il raggiungimento delle finalità di interesse generale proprie della pubblicità; per questi motivi l’attività degli associati A.C.I.F. è di pubblico interesse, svolgendo un ruolo importante per lo sviluppo e la trasparenza del mercato. Le norme comportamentali del Codice di Etica Confederale sono espressione di un sentire morale che tutti gli associati A.C.I.F. debbono spontaneamente osservare per intima convinzione e si affiancano alle leggi vigenti, nell’interesse della categoria e della società civile. A.C.I.F. ha promosso la redazione del presente codice con l’intento di contribuire all’autodisciplina dell’intero settore, convinta dell’importante ruolo che possono svolgere in questo senso le organizzazioni di categoria anche ai sensi dell’ articolo 61 primo comma del DLGS n. 196/2003.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art.1 – OBBLIGO DI LEALTA’, DILIGENZA E RISPETTO DELLE NORMATIVE L’associato deve operare con trasparenza, lealtà, dignità e diligenza, in conformità con le leggi vigenti. In ogni caso lo svolgimento dell’attività professionale, sia individualmente che attraverso la costituzione di un’organizzazione imprenditoriale, deve necessariamente rispettare le vigenti normative in materia. L’associato deve, in particolare, rispettare le norme relative alla riservatezza e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla privacy nella gestione del rapporto di lavoro ed alla gestione dei dati necessari per finalità previdenziali, seguendo scrupolosamente le direttive che l’Associazione emanerà sulla modalità di informazione ai dipendenti interessati.
Art.2 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
L’associato ha l’obbligo dell’aggiornamento professionale. Egli deve curare costantemente la propria preparazione e quella dei dipendenti, conservandola ed accrescendola promuovendo e partecipando a seminari di studi, incontri e conferenze ed in particolare a corsi di formazione professionale organizzati dall’associazione.
Art.3 – DOVERE DI COMPETENZA
L’associato, nel promuovere la sua attività, deve attribuirsi solo capacità reali e titoli riconosciuti per legge, non ricorrendo ad illecita pubblicità o vantare influenze di qualsiasi tipo.
TITOLO II - TUTELA DELLA PRIVACY
Art.4 - PRIVACY E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L’associato è tenuto al pieno rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali sia nella fase di raccolta, archiviazione, comunicazione e diffusione delle informazioni necessarie allo svolgimento del proprio lavoro, sia nel predisporre misure di sicurezza che consentano di identificare gli operatori e gli utenti abilitati all’accesso ai dati, limitando il rischio di accessi non autorizzati. E’ altresì tenuto al rispetto delle normali regole di riservatezza per quanto concerne i rapporti con la propria clientela ed a chiederne ed ottenerne il rispetto da parte dei propri collaboratori e dipendenti. Ed in particolare: 1. L’associato è tenuto a notificare al Garante, secondo le forme e modalità previste nel Codice, i trattamenti effettuati di cui all’art. 37, con particolare riferimento ai dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni ed a comportamenti illeciti o fraudolenti. 2. L’associato è tenuto a fornire l’informativa all’interessato e potrà raggiungere tale scopo attraverso le modalità che riterrà opportune, in modo agevole e senza eccessivi oneri. L’associato è comunque tenuto ad adottare le eventuali modalità di informativa che il Garante dovesse prescrivere. 3. L’associato che offra i servizi del proprio studio e/o azienda in via telematica, è tenuto a dare agli utenti in modo agevole ed interattivo, utilizzando informazioni in linea, le più ampie notizie relative alla modalità di raccolta ed ai requisiti dei dati personali, del loro trattamento e dei diritti dell’interessato ai sensi del DLGS 196/2003 e successive proroghe e modifiche. 4. L’associato dovrà informare l’utenza, con opportune comunicazioni contenute nel materiale cartaceo diffuso o, per chi possiede un proprio sito, tramite un collegamento con quello dell’Associazione, delle modalità che A.C.I.F dovesse ottenere, a nome e per conto degli associati, dall’Ufficio del Garante relativamente all’informativa dovuta all’interessato. 5. L’associato, nella fornitura dei servizi effettuata nell’ambito della attività del proprio studio e/o azienda, deve sempre indicare la fonte pubblica di acquisizione dei dati ed operare affinchè l’eventuale integrazione di informazioni, provenienti da diversi Uffici, avvenga nel rispetto delle finalità dichiarate, garantendo, con l’adozione delle opportune misure prescritte dal DLGS 196/2003 e successive proroghe e modifiche, la sicurezza e l’esattezza dei dati stessi. In particolare l’associato è tenuto ad adottare le misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del Codice e successivi aggiornamenti. Oltre a ciò, valuterà la necessità di adottare misure idonee per la gestione delle informazioni secondo la specificità dei propri trattamenti ed in base alle conoscenze acquisite dal progresso tecnico. 6. L’associato è tenuto ad utilizzare le comunicazione ed i testi tipo predisposti da A.C.I.F. e per i quali l’Associazione abbia ottenuto, nell’ambito del ruolo di rappresentante degli associati, il parere favorevole dell’Ufficio del Garante. 7. Le violazioni delle norme contenute nel presente articolo, oltre a determinare l’illiceità del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 12 comma 3 del DLGS 196/2003, saranno sanzionate ai sensi degli articoli n. 5, 6, 7, 8 del presente codice. TITOLO III - RAPPORTI CON L’A.C.I.F.
Art.5 – RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE
L’appartenenza all’associazione comporta per gli associati doveri di collaborazione e di rispetto nei riguardi di ogni organo di A.C.I.F. Ogni associato è tenuto, se chiamato, a fornire chiarimenti e documentazioni che gli fossero richiesti, osservando scrupolosamente il dovere di verità.
Art.6 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo di A.C.I.F. è tenuto a far rispettare il Codice Etico agli Associati. Per raggiungere tale obiettivo il Consiglio emanerà istruzioni e circolari interpretative e fornirà tempestive risposte e chiarimenti agli associati che presenteranno quesiti in materia. Il Consiglio Direttivo si impegna ad agevolare la massima diffusione delle informazioni dandone pubblicità attraverso i canali disponibili.
Art. 7 – SANZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dispone con delibera motivata, sentito l’interessato, le sanzioni per il mancato rispetto del Codice Etico, mediante applicazione del regolamento che sarà deliberato dall’Assemblea Generale. A conclusione del procedimento sanzionatorio che abbia accertato violazioni di quanto disposto dal titolo II del presente Codice, il Consiglio Direttivo provvederà ad informare in merito il Garante per la protezione dei dati personali.
Art.8 – TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
Le sanzioni erogate dal Consiglio Direttivo sono: il richiamo per colpa lieve, la sospensione per colpa grave e l’espulsione per colpa gravissima, indegnità o dolo. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l' infrazione.
Art.9 – APPELLO AVVERSO LE SANZIONI
L’associato colpito da sanzione può appellarsi al Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste dal regolamento. Il Collegio dei Probiviri può riformare le sanzione erogate dal Consiglio Direttivo, dandone motivazione scritta e con provvedimento non ulteriormente impugnabile.
TITOLO IV - RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art.10 – LEALTA’
L’associato deve comportarsi, nei confronti dei colleghi, con lealtà, evitando con il proprio comportamento di procurarsi vantaggi a loro danno, concorrendo in tal modo a difendere il prestigio della categoria.
Art.11 – RISPETTO DELLE NORMATIVE
L’associato conosce e rispetta la normativa comunitaria e nazionale in materia di disciplina della concorrenza e si astiene da ogni comportamento che possa alterare il corretto funzionamento del mercato.
Art.12 – ASTENSIONE DA PARERI NEGATIVI
L’associato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti o pareri negativi sull’attività di un altro associato.
Art.13 – CORRISPONDENZA TRA ASSOCIATI
Non devono essere rese pubbliche le corrispondenze fra associati qualificate riservate e/o personali.
Art.14 – CONTRASTI TRA ASSOCIATI
Qualora sorgano divergenze o contrasti tra associati, questi dovranno essere preventivamente sottoposti a conciliazione tramite il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 16 dell’atto costitutivo, ferma restando la limitazione di competenza per valore, come meglio specificato nel regolamento d’attuazione.
TITOLO V - RAPPORTI CON L’UTENZA ED I TERZI
Art.15 – VALUTAZIONE DELLA PROPRIA FORZA LAVORO
L’associato deve preventivamente valutare le ipotesi di lavoro che gli sono sottoposte (incarichi, bandi di gara ecc.…) in rapporto alle effettive possibilità ed ai mezzi di cui dispone la propria struttura, rifiutando quelle che non può rispettare con sufficiente cura e specifica competenza.
Art.16 – INCARICO
L’associato deve operare preferibilmente in base ad un incarico conferito in forma scritta, nel quale siano definiti con linguaggio semplice e chiaro il tipo di servizio e/o prestazione, le modalità tecniche di fornitura, l’ammontare dei corrispettivi, la durata del contratto, gli eventuali rimborsi spese ed, in generale, tutte le condizioni contrattuali. Il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all’approvazione dell’Assemblea tipologie contrattuali standard per disciplinare i rapporti tra associati, tra associati e network, con eventuale previsione di una clausola di miglior favore, senza pregiudizio alcuno per i contratti in essere. Il Consiglio Direttivo provvederà a fornire istruzioni e chiarimenti in proposito.
Art.17 – INFORMAZIONI VOLTE ALLA TUTELA DEGLI UTENTI
A garanzia dell’utenza l’associato è tenuto a fornire a quest’ultima ogni più ampia informazione sulle modalità e procedure di reclamo da osservare in caso di contestazione dei servizi ricevuti, sull’esistenza di una adeguata polizza di responsabilità civile, sulle eventuali clausole di rinnovo automatico del contratto in assenza di disdetta e sulle cause che rendono eventualmente impossibile l’evasione di un servizio.
Art.18 – INFORMAZIONI VOLTE ALLA TUTELA DEI TERZI
Direttamente o per mezzo di eventuali procedure di natura collettiva stabilite dall’ufficio del Garante, il titolare dei dati deve potere conoscere la natura delle informazioni archiviate e memorizzate presso la struttura dell’associato ed esercitare il diritto di chiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione ai sensi dell’art. 7 del Codice e successive proroghe e modifiche.
TITOLO VI - RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
Art. 19 – LEALTA’ E CORRETTEZZA L’associato, nello svolgimento del suo ruolo sociale di collegamento fra utenza privata e pubblici uffici depositari di informazioni tecnico-immobiliari (Ufficio del Territorio), deve improntare i rapporti con questi ultimi sulla base della massima lealtà e correttezza.
Art. 20 – COLLABORAZIONE
L’associato deve collaborare con i funzionari preposti alla direzione dei competenti Uffici del Territorio perché l’utilizzo dei servizi di pubblico accesso avvenga senza discriminazione alcuna.
Art. 21 – RISPETTO DELLE NORMATIVE
L’associato è tenuto al rispetto, oltre che delle norme di legge, anche delle disposizioni regolamentari che gli Uffici del Territorio eventualmente dovessero emanare per disciplinare l’accesso alle rispettive sedi, la tempistica e la modalità per l’utilizzo dei servizi al pubblico e per il pagamento dei diritti dovuti.
Art. 22 – INFORMAZIONE AD ACIF CONTRO ABUSI DEGLI UFFICI
Qualora l’associato dovesse ravvisare nelle disposizioni emanate dai singoli Uffici del Territorio o nel comportamento dei loro funzionari elementi discriminatori o in ogni modo immotivatamente lesivi del diritto ad operare, dovrà tempestivamente darne completa informazione all’Associazione e concordare con essa eventuali azioni a difesa dell’utenza.
Art. 23 – RAPPORTI CON LE AUTORITA’
Il socio considera le Autorità, e in particolare l’ Agenzia del territorio, soggetto decisivo per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato. Il socio favorisce, e comunque non ostacola, l’efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità. Il socio accerta che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all’interesse della propria categoria professionale.
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 24 – ENTRATA IN VIGORE
Entro 90 giorni dall’approvazione del presente Codice Deontologico, dovranno essere emanati i regolamenti relativi: 1) al funzionamento del Collegio dei Probiviri; 2) alle sanzioni erogate dal Consiglio Direttivo ed all’impugnazione delle medesime. Il Comitato può sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea generale ulteriori regolamenti. Il presente codice, una volta ottenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale A.C.I.F., entrerà in vigore dopo la notifica al Garante per la protezione dei dati personali; tale Ufficio ne valuterà il contenuto ai sensi dell’art. 61 primo comma del DLGS 196/2003 e successive proroghe e modifiche, che gli attribuisce il compito di promuovere la diffusione di codici deontologici elaborati da associazioni di categoria. Il presente codice sarà depositato in copia presso gli Uffici del Garante per la protezione dei dati personali e qualsiasi variazione ed integrazione eventualmente apportate al testo successivamente alla sua adozione sarà oggetto di ulteriore notifica al Garante in modo tale da renderne possibile la valutazione.
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